Ancora una volta viene praticato un pericoloso inganno lessicale sulla pelle dei cittadini che denunciano la corruzione
Lo avevamo scritto nel libro, uscito a gennaio 2013, Il Sistema Corruzione come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta, e oggi ne abbiamo conferma. La Legge Severino per la lotta alla corruzione è pessima. Lo aveva ribadito nella sua richiesta finale il Procurato Generale Vito D’Ambrosio ma non è stato ascoltato. Ha detto D’Ambrosio: «Questa Legge ha dei limiti di demarcazione tra il reato di concussione e quello di induzione nati dopo lo «spacchettamento» della concussione. In pratica meglio mantenere una configurabilità ampia del reato di concussione punito in maniera più pesante rispetto a quello di induzione, e che prevede tempi di prescrizione più lunghi e pene accessorie». Per il pg D’Ambrosio, inoltre, «non è possibile comprendere la ragione profonda del perché si è giunti a sdoppiare l’articolo del Codice penale sulla concussione per combattere la corruzione, ed è fasulla l’interpretazione di chi dice che le leggi internazionali e l’Europa ci chiedevano di eliminare la concussione». Secondo D’Ambrosio, poi, «sarà difficilissimo avere la collaborazione, nelle indagini, dei soggetti passivi del reato che adesso vengono incriminati». Nel Sistema Corruzione Piero Di Caterina con Laura Marinaro scrivevano: «Questa legge ha agito sulla discontinuità normativa dei reati di corruzione e concussione e il nuovo reato di concussione per induzione. Un cavillo che ancora una volta protegge il politico corrotto. Chi dovesse avventurarsi nella scellerata decisione di denunciare il malaffare, d’ora in poi, non sarà solo distrutto socialmente ed economicamente, ma anche penalmente. Un’altra menzogna venduta come buona legge sulla pelle dei cittadini». Ebbene lo scorso 26 ottobre la Cassazione decide e allarga le maglie del reato di induzione indebita, introdotto con la riforma Severino, che prevede pene più lievi, tempi di prescrizione più stretti e nessuna pena accessoria come l’interdizione, rispetto a quello di concussione per costrizione. “La fattispecie di induzione indebita” prevista dall’articolo 319 quater del Codice Penale, “è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio”. Il reato, più grave, della concussione per costrizione, invece, secondo la Cassazione sussiste quando “si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”.
28/10/2013