Statuto

ALLEGATO “A” AL N. 3157 DI REP. N. 1966 DI RACC.TITOLO IDENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1

E’ costituita un’associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:“Cosa Pubblica. Libra. Azioni, nomi e numeri per la lotta alla corruzione, e per la promozione della parità, legalità e sicurezza dei cittadini nella vita pubblica” (d’ora in avanti denominata anche semplicemente “Cosa Pubblica. Libra”, anche singolarmente e in modo disgiunto), ovvero, nell’ambito del presente statuto, anche il “Movimento”, con sede in Monza, Via Gramsci n. 15.La denominazione “Cosa Pubblica. Libra”, anche nell’uso disgiunto, sono di esclusiva proprietà del socio fondatore che ne concede l’uso, a proprio insindacabile giudizio, all’associazione e a eventuali terzi fino a revoca.

Il socio fondatore si impegna a consentire tal uso finché non venga assunta apposita delibera di adozione di nuova denominazione del Movimento, che deve essere assunta entro trenta giorni dalla manifestazione della volontà di revoca ditale uso.

ART. 2

Cosa Pubblica è un’Associazione apartitica, aconfessionale, postideologica e senza scopo di lucro. I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Cosa Pubblica si obbliga a reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 3

Cosa Pubblica si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le persone,fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni di corruzione, e a tutti i reati e gli illeciti alla stessa riconducibili, ai poteri occulti, al traffico di relazioni illegali nella vita pubblica, in attività di prevenzione, inazioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime della corruzione, e nell’educazione alla legalità nella vita pubblica;

b) attuare battaglie sociali e politiche per l’approvazione di leggi idonee alla lotta alla corruzione, al controllo della vita pubblica e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la ricerca di nuove forme di potere sociale compatibili con il dettato della Costituzione della Repubblica Italiana; promuovere l’applicazione della legge n. 190 del2012, soprattutto in riferimento all’art. 1, comma 31, e del d.lgs, n. 33 del 2013;

c) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutti gli individui, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e il conseguimento di elevati livelli di trasparenza nell’amministrazione della vita pubblica, contro la corruzione nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all’economia, dalla ricerca all’educazione, dalla assistenza al controllo);

d) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi e di sostegno, tra i soggetti aderenti a Cosa Pubblica e le istituzioni, la Forza pubblica e l’Autorità Giudiziaria;

e) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la corruzione e l’abuso in Politica e nella Pubblica Amministrazione;

f) promuovere l’elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio illegale dello spazio pubblico e di resistenza alle appropriazioni e manipolazioni delle funzioni pubbliche. Studiare, elaborare e promuovere, anche attraverso un’azione politica, l’istituzione di un nuovo potere democratico finalizzato all’esercizio del controllo dell’economia pubblica, nello svolgimento di tutti i processi e procedimenti alla stessa riconducibili;

g) promuovere la nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità nell’esercizio dell’attività della Pubblica Amministrazione e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale. Tutelare e vigilare il bene comune materiale e immateriale;

h) l’associazione Cosa Pubblica, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti commessi al fine di attuare le attività di concussione e corruzione, e di tutti gli altri crimini a tali delitti collegati direttamente o indirettamente. Potrà altresì rappresentare i singoli ed i gruppi di cittadini nella Class Action e in tutte le azioni, ove previsto e presso qualunque sede, per il risarcimento del danno.

ART. 4

Cosa Pubblica persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

a) organizzare iniziative culturali, di approfondimento, di ricerca, di studio e di informazione sul fenomeno della corruzione e sulle strategie di risposta ad esso;

b) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto;

a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di Cosa Pubblica (con l’esclusione di quotidiani);

c) organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, della solidarietà,della non violenza e della tutela del bene comune, organizzare attività di ogni genere funzionali alla prevenzione dei fenomeni della corruzione e al recupero e rieducazione di persone condannate per reati connessi ai crimini predato riverso il patrimonio pubblico;

d) raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata riferita ai crimini contro la Pubblica Amministrazione, e, a puro titolo esemplificativo, sulle varie forme di concussione, corruzione, frodi e sottrazione di danaro pubblico, turbativa degli incanti e le possibili strategie per combatterle;

e) coordinare un’attività capillare di monitoraggio sull’evoluzione del fenomeno della corruzione e della lotta allo stesso, nei diversi contesti. Tutelare, promuovere l’accesso al bene comune, materiale e immateriale, delle persone fisiche e giuridiche in condizione di parità, sicurezza e legalità;

f) redigere periodicamente una o più relazioni sull’evoluzione del fenomeno della corruzione e delle risposte sociali e istituzionali ad esso riconducibili, basata sui risultati dell’attività di cui al punto e) e su ogni altro materiale disponibile;

g) attivare una rete informatica interattiva tra gli associati;

h) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;

i) promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti e non all’Associazione;

j) organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;

k) organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisiva genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi del sodalizio.

Cosa Pubblica predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l’efficacia dell’azione dei propri aderenti e il loro radicamento sociale e culturale.

Cosa Pubblica potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

Cosa Pubblica persegue i propri scopi anche attraverso attività di volontariato dei soci prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Attività prodotte e fornite tramite il movimento di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro diretto e indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di promozione sociale.

TITOLO II 

SOCI

ART. 5

Possono essere soci di Cosa Pubblica le associazioni,gli enti non lucrativi di diritto privato e pubblico, le scuole, i singoli cittadini e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri,che perseguano finalità analoghe e compatibili con quelle di Cosa Pubblica. Assumono inoltre qualifica di socio gli eletti alle cariche sociali di Cosa Pubblica, di cui all’articolo 17 del presente statuto. L’adesione dei soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall’articolo 6 del presente statuto. Nessun socio di Cosa Pubblica e nessun organismo territoriale può assumere il nome di Cosa Pubblica, Libra, che resta riservato all’associazione come tale. I soci individuali,secondo modalità definite nel regolamento, eleggono i propri delegati che partecipano, con diritto di voto, alle assemblee provinciali, regionali e nazionali. I soci co-fondatori partecipano di diritto alle assemblee di detti organismi.

I soci sono classificati:

ì) socio fondatore,

ìì) socico-fondatori,

ììì) soci vitalizi,

ìììì) soci sostenitori,

ììììì) soci ordinari.

ART. 6

La domanda di adesione, da parte di soci collettivi,dovrà essere presentata all’Ufficio di Presidenza Nazionale che ne valuterà l’ammissione, o il rigetto, motivando dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 10 e 11. I soggetti collettivi dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l’attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee, nazionale, provinciale e regionale, e dal versamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. La quota associativa ha validità annuale. L’Ufficio di presidenza si pronuncia sulla domanda d’accettazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. La domanda si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato Dell’ufficio di presidenza. In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l’interessato potrà ricorrere entro 30 (trenta)giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata. L’eventuale sostituzione del rappresentante dell’associazione nella Assemblea nazionale va comunicata all’Ufficio di Presidenza e ai Referenti regionali e provinciali.

ART. 7

L’Assemblea nazionale può deliberare, anche su proposta di un socio o di una istanza, l’esclusione di un socio nei seguenti casi:

a) inadempienza protratta agli obblighi associativi;b) assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità di Cosa Pubblica.

c) nei tempi intercorrenti tra una Assemblea nazionale e la successiva, l’Ufficio di presidenza, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva in caso di sua ratifica da parte Dell’assemblea nazionale.

d) Il socio sospeso o escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

TITOLO III 

ORGANI

ART. 8

Gli organi dell’Associazione “Cosa Pubblica” sono inseguenti:

a) Assemblea nazionale;

b) Assemblee regionali, Coordinamenti regionali, Commissario e Ispettori regionali;

c) Assemblee provinciali, Coordinamenti provinciali,Commissario e Ispettori provinciali;

d) Presidi, Commissario e Ispettori locali;

e) Consiglio Nazionale;

f) Ufficio di presidenza;

g) Collegio dei Revisori dei conti;

h) Collegio dei Garanti.

A maggior garanzia dei valori associativi di cui all’articolo 2 dello statuto nei confronti dei terzi, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura d’incarichi di rappresentanza partitica (carica di Segretario o equipollente).Nessun amministratore pubblico può essere eletto a una carica sociale di Cosa Pubblica del livello al quale si riferisce la sua responsabilità di potenziale erogatore. In tutte le votazioni, a qualsiasi livello e per qualsiasi deliberazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - ssemblea Nazionale.

All’Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto,secondo le modalità stabilite dal Regolamento, i rappresentanti delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato e degli altri soggetti collettivi, locali o nazionali, aderenti a Cosa Pubblica, coloro che ricoprono cariche sociali, di cui all’art. 17 del presente statuto – a esclusione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti, i soci co-fondatori e i delegati dei soci individuali nominati secondo procedure indicate nel regolamento. L’Assemblea è aperta al pubblico .L’Assemblea nazionale si riunisce almeno una volta all’anno per la valutazione del programma svolto, per definire nuovi programmi di lavoro, per l’esame e la votazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. L’Assemblea è inoltre convocata:

a) per iniziativa del Presidente e del Presidente emerito,ogni volta che questi lo ritengano opportuno;

b) su istanza di almeno un terzo dei soci ordinari o da almeno un terzo delle Assemblee regionali .L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 (due terzi) dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni dell’assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, presenti in assemblea. La convocazione, contenente la proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita, ovvero dovrà essere pubblicata in rete, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche.

La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta,anche mediante e-mail e fax. L’ordine del giorno dovrà essere approvato all’apertura dei lavori dell’Assemblea. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono i seguenti:

a) definire le linee programmatiche dell’attività di Cosa Pubblica e individuare le campagne tematiche;

b) eleggere il Presidente, l’Ufficio di presidenza e il Presidente onorario;

c) ratificare le nuove adesioni approvate dall’Ufficio di presidenza;

d) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

e) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;

f) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di Cosa Pubblica presentati annualmente dal Tesoriere;

g) approvare e modificare il Regolamento organico. I compiti dell’assemblea straordinaria sono i seguenti:

a) deliberare le modifiche dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell’associazione.

ART. 10 – Assemblee regionali.

All’Assemblea regionale partecipano tutti i soci (associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, altri soggetti collettivi privati e soci singoli).All’Assemblea regionale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci (delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato, degli altri soggetti collettivi privati), i delegati dei soci individuali, eletti sulla base del regolamento, nonché il referente regionale e i referenti provinciali. L’Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali. Essa è convocata e presieduta dal Referente regionale. L’assemblea è inoltre convocata su istanza di un terzo dei suoi componenti. I compiti dell’Assemblea regionale sono:

a) decidere iniziative da svolgere a livello regionale o da proporre agli organi nazionali;

b) coordinare e verificare l’andamento delle campagne nazionali a livello regionale;

c) esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni di livello regionale;

d) formulare, su richiesta dell’Ufficio di presidenza,valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito o sponsorizzazioni pervenute a Cosa-pubblica da soggetti economici della regione di competenza;

e) eleggere il Commissario regionale il quale dura in carica tre anni, rieleggibile per un altro mandato, fatta salva la facoltà dell’Assemblea regionale di revocarlo prima della scadenza del mandato. La carica di Commissario regionale è cumulabile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Commissario regionale presiede le riunioni delle Assemblee regionali e del coordinamento regionale, rappresenta Cosa Pubblica nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media, coordina le attività che l’associazione,svolge, anche attraverso gli Ispettori, a livello regionale e l’attuazione delle decisioni assunte dalle istanze nazionali. L’Assemblea regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli stessi. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto. L’Assemblea regionale può, comunque, decidere di dotarsi di un regolamento e di articolazioni organizzative che rispondano alle caratteristiche del suo territorio e ne favoriscano il radicamento sociale.

ART. 11 – Assemblee provinciali.

All’Assemblea provinciale partecipano tutti i soci (associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, altri soggetti collettivi privati e soci singoli) .All’Assemblea provinciale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci (delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato, degli altri soggetti collettivi privati), i delegati dei soci individuali, eletti sulla base del regolamento, nonché il referente provinciale. L’Assemblea provinciale si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali. Essa è convocata e presieduta dal Referente provinciale. L’assemblea è inoltre convocata su istanza di un terzo dei suoi componenti. I compiti dell’Assemblea provinciale sono:

a) decidere iniziative da svolgere a livello provinciale o da proporre agli organi regionali;

b) coordinare e verificare l’andamento delle campagne regionali a livello provinciale;

c) esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni locali presenti sul territorio provinciale;

d) formulare, su richiesta dell’Ufficio di presidenza,valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito o sponsorizzazioni pervenute a Cosa Pubblica da soggetti economici della provincia di competenza;

e) eleggere il Commissario provinciale che dura in carica tre anni, rieleggibile per un altro mandato, fatta salva la facoltà dell’Assemblea provinciale di revocarlo prima della scadenza del mandato. La carica di Commissario provinciale è cumulabile con qualsiasi altra carica sociale. Il Commissario provinciale presiede le riunioni delle Assemblee provinciali e del coordinamento provinciale, rappresenta Cosa Pubblica nelle relazioni con Enti istituzioni locali e nei rapporti con i media e coordina l’attuazione delle decisioni assunte dalle istanze regionali. L’Assemblea provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli stessi. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto. L’Assemblea provinciale può, comunque, decidere di dotarsi d’un regolamento e di articolazioni organizzative che rispondano alle caratteristiche del suo territorio e ne favoriscano il radicamento sociale.

ART 12

Le assemblee regionali e provinciali hanno la facoltà, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, centri diretti di imputazione di diritti obblighi. I criteri valutativi utilizzati a tal fine Dall’ufficio di presidenza, e disciplinati nel regolamento dell’associazione, fanno riferimento alle necessità di sviluppo sul territorio; riguardano quindi: il numero dei-soci, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l’autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo). L’autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento nel caso in cui l’attività svolta sia contraria a norme imperative fissate dalle leggi dello Stato ed agli articoli del presente statuto ed in ogni caso ai regolamenti associativi. Contro la decisione di revoca dell’Ufficio di Presidenza, le assemblee regionali possono ricorrere, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Garanti il quale deciderà,entro 60 (sessanta) giorni, in forma scritta e motivata.

Art. 12 bis - Presidi, Commissari e Ispettori locali.

I Presidi sono gruppi informali di persone, realtà associazioni di un determinato territorio che, non potendosi ancora costituire in coordinamento o nonostante la presenza di un coordinamento, decidono di impegnarsi e formarsi per proporre le azioni di Cosa Pubblica nel territorio di loro competenza. I Presidi vengono ufficializzati dal Commissario provinciale o, in via sussidiaria, dal Commissario regionale o dall’incaricato dell’Ufficio di Presidenza. L’autorizzazione a costituirsi in Presidi di Servizio pubblico potrà essere revocata in qualunque momento dal Commissario provinciale, sentito il parere del Coordinamento provinciale,o, in via sussidiaria, dal Commissario regionale, sentito il parere del Coordinamento regionale, o dall’incaricato Dell’ufficio di Presidenza, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza, nel caso in cui l’attività svolta non sia conforme al presente statuto di Cosa Pubblica. I rappresentanti di Presidio partecipano, senza diritto di voto, al coordinamento provinciale e regionale del territorio di loro competenza.

ART. 12 ter - Coordinamenti regionali e provinciali.

I coordinamenti regionali sono composti dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella regione, nonché dai delegati dei soci individuali, dai rappresentanti dei Presidi di responsabilità e dai Commissari provinciali. I coordinamenti regionali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Commissario regionale. Parimenti i coordinamenti provinciali sono composti dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella provincia, nonché dai delegati dei soci individuali e dai rappresentanti dei Presidi di responsabilità. I coordinamenti provinciali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Commissario provinciale. Per ogni altra specificazione si rimanda al regolamento.

ART. 13 - Consiglio nazionale dei Commissari regionali e provinciali e delle associazioni nazionali.

Il Consiglio nazionale è composto dall’Ufficio di presidenza,dai Commissari regionali e provinciali e dai rappresentanti delle associazioni nazionali aderenti a Cosa Pubblica. Il Consiglio nazionale è convocato su iniziativa dell’Ufficio di presidenza almeno una volta ogni quattro mesi; può essere inoltre convocato su istanza di un quinto dei referenti regionali o di un quinto dei rappresentanti di associazioni nazionali. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un suo delegato oltre che dal Presidente emerito. Il Consiglio delibera con la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti. Hanno diritto di voto i membri dell’Ufficio di presidenza,tutti i referenti regionali e provinciali ed i rappresentanti delle associazioni nazionali. I compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) promuovere la realizzazione degli obiettivi associativi nell’ambito degli indirizzi provenienti dall’Assemblea nazionale e tenendo conto delle proposte provenienti dalle Assemblee regionali e provinciali o dalle Associazioni aderenti a Cosa Pubblica;

b) deliberare l’apertura di eventuali sedi nazionali decentrate sul territorio incaricate di seguire specifiche campagne o di approfondire particolari tematiche;

c) valutare, in corso di realizzazione e al loro termine, i risultati delle campagne e delle attività promosse da Cosa Pubblica;

d) promuovere la circolazione delle informazioni all’interno di Cosa Pubblica e curare le attività informative rivolte all’esterno;

e) approvare, su proposta dell’Ufficio di presidenza, le norme di convocazione dell’Assemblea di Cosa Pubblica;

f) stabilire la quota annuale di associazione. Il Consiglio nazionale potrà inoltre promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tematici per approfondire specifiche questioni di interesse dell’Associazione o per predisporre materiali informativi e di divulgazione.

ART. 14 - Ufficio di presidenza.

L’ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente emerito, e da un numero di membri compreso tra due dodici, eletti dall’assemblea dei soci, su proposta del Presidente, per il cinquanta per cento e su proposta del Presidente emerito per l’altro cinquanta per cento. Il Presidente, l’Ufficio di presidenza, e tutte le altre cariche sociali, durano in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Cosa Pubblica potendo esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Due dei membri dell’Ufficio di Presidenza possono rivestire la carica di Direttore e Segretario generale e possono esercitare i poteri di ordinaria amministrazione a firma congiunta. In assenza del Presidente, le riunioni dell’Ufficio di Presidenza saranno presiedute dal Presidente emerito, in assenza di questo dal membro più anziano. Il Presidente nomina, tra i membri dell’Ufficio di Presidenza,il Direttore, al quale conferisce la delega dei poteri d’ordinaria amministrazione, congiuntamente ad altro membro a cui conferisce l’incarico di Segretario generale, il Presidente emerito nomina il Vicedirettore e il Vicesegretario generale. I compiti del Presidente sono:

a) nominare tra i membri dell’Ufficio di Presidenza il Direttore cui delegare i poteri di ordinaria amministrazione;

b) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;

c) convocare e presiedere il Consiglio nazionale;

d) sovrintendere e coordinare l’insieme degli organi e dell’attività di Cosa Pubblica, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall’Assemblea nazionale;

e) nominare il Tesoriere. L’Ufficio di presidenza svolge collegialmente le seguenti funzioni:

1) deliberare, sentito il parere delle Assemblee regionali, in merito alle richieste di adesione dei nuovi soci e dei nuovi sostenitori;

2) esercitare un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all’interno dell’associazione;

3) predisporre, di concerto con la Riunione dei Referenti, la relazione annuale da presentare alla Assemblea nazionale sull’attività di Cosa Pubblica;

4) concedere e revocare l’autorizzazione alle assemblee regionali e provinciali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi;

5) nominare i responsabili dei progetti nazionali, dei gruppi di lavoro nazionali e delle commissioni nazionali permanenti. Il Tesoriere tiene il conto del patrimonio e delle attività economiche dell’associazione, e redige il bilancio preventivo quello consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea nazionale dei soci.

ART. 15 - Revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea nazionale, dura in carica tre anni e ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa. I revisori dei conti scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, non debbono necessariamente appartenere all’Assemblea.

ART. 16 - Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è composto da almeno cinque membri eletti (comunque in numero dispari) dall’Assemblea nazionale scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che non siano titolari di diritto di voto nell’Assemblea nazionale o nella Riunione dei Referenti. Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati contro le decisioni Dell’ufficio di presidenza in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione di un socio, di revoca dell’autorizzazione alle assemblee regionali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, sulle decisioni assembleari di esclusione, e inoltre su eventuali controversie interne.

ART. 17 - Cariche sociali

Le cariche sociali di Cosa Pubblica sono le seguenti:

a) Il Presidente Nazionale;

b) Il Presidente emerito e il Presidente onorario;

c) I membri dell’Ufficio di Presidenza;

d) I Commissari e gli Ispettori regionali;

e) I Commissari e gli Ispettori provinciali;

f) I membri del Collegio dei Revisori;

g) I membri del Collegio dei Garanti;

h) I Commissari e gli Ispettori locali. Il Presidente emerito ha carica vitalizia, ovvero fino a sue dimissioni volontarie. I soci, o gli altri soggetti esterni a Cosa Pubblica, che intendano candidarsi a cariche elettive o di designazione,dovranno dimostrare la propria integrità giudiziaria secondo il dettato delle norme costituzionali, ovvero come dettato dal regolamento vigente.

TITOLO IV 

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIOGLIMENTO – ATTUAZIONE

ART. 18

Il patrimonio di Cosa Pubblica è costituito da:

a) le quote associative;

b) i beni acquisiti direttamente dall’Associazione;

c) i contributi ricevuti da enti pubblici e da organizzazioni internazionali;

d) le donazioni, i lasciti ed elargizioni e altri eventuali contributi provenienti da privati;

e) i proventi di campagne di autofinanziamento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell’associazione. L’Associazione potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 19

L’esercizio finanziario si apre il 1^ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, e sottopone il primo al Collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data fissata per l’approvazione del bilancio. Il Collegio dei revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15(quindici) giorni.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell’assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

Il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico e disponibile, agli interessati.

ART. 20 - Scioglimento – cessazione – estinzione.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti;contestualmente l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento,cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto ad attività con fini di utilità sociale conformi alle finalità di Cosa Pubblica.

ART. 21 - Attuazione

L’attuazione volontaristica del Movimento Cosa Pubblica avverrà con gradualità subordinata e successiva alle adesioni conseguite sui territori di competenza, la conseguente istituzione degli Organi sociali, ed il conferimento delle corrispondenti cariche, si realizzeranno al raggiungimento di congruo numero di soci e adeguate risorse, nel rispetto delle vigenti norme di legge.